Legge 234 del 30/12/2021 Conversione D.L. 77/2020 (Decreto Rilancio) Art. 1, Comma 42 G.U. 310 31/12/2021
Riconosce la detrazione fiscale al 75% sul costo degli interventi di Superamento di Barriere Architettoniche (fino al 31/12/2022) Ammette alla cedibilità anche il credito fiscale derivante da questo bonus (fino al 31/12/2024)
Legge 197 del 29/12/2022 Art. 1, Comma 365 G.U. 303 29/12/2022
Estende la scadenza introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (31/12/2022) fino al 31/12/2025
▪ E’ un Bonus ‘autonomo’, non legato a Superbonus o Casabonus, ma alternativo ad essi, dotato di suo proprio plafond*
▪ E’ valido per qualunque contribuente (Irpef, Ires ecc) ▪
▪ E’ valido per qualunque edificio o unità immobiliare esistente, di qualunque categoria catastale (non nuove costruzioni né demolizioni/ricostruzioni)
▪ E’ valido a prescindere dalla condizione soggettiva del contribuente (presenza di disabili o anziani) ▪ Richiede asseverazione tecnica* a dimostrazione dell’abbattimento delle barriere architettoniche ▪ Richiede asseverazione di congruità delle spese sostenute (costi ammissibili)
▪ 50.000 € per singola U.I. funzionalmente autonoma
▪ 40.000 € per ogni U.I. (edifici da 2 a 8 U.I.)
▪ 30.000 € per ogni U.I. (edifici oltre le 8 U.I.)
Il Bonus Barriere Architettoniche E’ l’unico Bonus Edilizio, cedibile con la cessione del credito, 75%